Stessa sorte per il ricorso di Biagio Elefante
Sul ricorso presentato da Biagio Elefante la prima cosa da notare è che il Tar considera lo stesso Elefante un avvocato. Infatti recita la sentenza: ” sul ricorso numero proposto da Biagio Elefante, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Elefante, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia,
Biagio Elefante aveva impugnato l’ammissione alle elezioni comunali di Turi del 25 maggio 2014, da parte della Commissione Elettorale Circondariale di Bari – Sottocommissione di Casamassima, della lista “Impegno comune per Turi” ed il conseguente atto del 28 maggio 2014 di proclamazione a Sindaco del relativo candidato Domenico Coppi per le seguenti ragioni:
1) mancanza del potere di autenticazione: ai sette fogli recanti le autenticazioni della lista in esame non sarebbe stata protocollata la comunicazione, dal parte del consigliere provinciale autenticante (De Leonardis Claudio Vincenzo), al Presidente della Provincia di disponibilità in violazione del disposto dell’art. 14 legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999); il De Leonardis, nel qualificarsi, non avrebbe nemmeno menzionato tale comunicazione indispensabile per legge ad istituirlo nella funzione; ne deriverebbe che i suoi sette atti di autenticazione sarebbero privi di validità e con essi tutte le firme di presentazione, con la conseguenza che la lista “Impegno per Turi” risulterebbe illegittimamente ammessa;
2) mancanza di un numero sufficiente di firme validamente autenticate: relativamente ad innumerevoli sottoscrizioni, le stesse recherebbero una serie di codici senza indicazione di un qualunque documento a cui detti numeri si riferiscono e senza menzione del fondamentale requisito dell’autorità rilasciante e della data di rilascio in violazione dell’art. 21 d.p.r. n. 445/2000.
Il Collegio del Tar ha ritenuto il ricorso infondato.
Invero, quanto alla prima doglianza, va rimarcato che il consigliere provinciale autenticante (De Leonardis Claudio Vincenzo) aveva presentato tempestivamente (in data 15.4.2014) la comunicazione prot. n. 60006 di disponibilità ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo inciso legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999: “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”).
Con riferimento alla censura sub 2) fondata sull’asserita mancanza di un numero sufficiente di firme validamente autenticate, la stessa va parimenti disattesa.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente le sottoscrizioni sarebbero non conformi alle regole solo perché nello spazio riservato alla indicazione degli estremi del documento di identificazione potevano rilevarsi “a volte una serie di codici fiscali sic et simpliciter, a volte una serie di meri numeri senza indicazione di un qualche documento a cui detti numeri si riferiscono” (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la legge (art. 21 d.p.r. n. 445/2000) non attribuisce alcuna rilevanza alla eventuale annotazione degli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore, essendo sufficiente che dall’attestazione del pubblico ufficiale autenticante risulti, sotto la sua responsabilità, che si è provveduto al preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore in un modo consentito dalla legge.