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Aree edificabili, dalla Riforma del Diritto Tributario una speranza per chiudere i ricorsi

aree edificabili

Affollata assemblea nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale. I turesi titolari di aree edificabili non mollano e continuano ad auspicare una presa di coscienza o, almeno, buon senso da parte di tutti i protagonisti (Amministratori e Responsabili degli Uffici), affinché si chiuda in maniera dignitosa per tutti questa incresciosa situazione.

Una situazione che sta facendo perdere tempo a tutti e, soprattutto, ingenti risorse economiche alle casse del Bilancio comunale e di riflesso anche alle tasche dei cittadini turesi. Si parla di circa 200mila euro fra incarichi legali, consulenze, ecc… e non si sa quanto potrà essere il conto finale; senza tener conto delle peripezie e del batticuore a danno dei contribuenti incolpevoli.

Esenzione per i suoli agricoli, “una soddisfazione a tempo”

I cittadini interessati a questa problematica sono qualche centinaio ma, “sottotraccia”, ci sono tutti quelli che avendo la qualifica di Coltivatori Diretti, Imprenditori Agricoli a titolo principale o Società Agricole non sembrano essere intaccati dai valori stratosferici decisi dal Comune, in quanto godono dell’esenzione totale dal pagamento dell’IMU e della TASI. Ma è una soddisfazione “a tempo”, nel senso che avrà una sua fine prima o poi. Infatti, quando venderanno (se il mercato si risvegliasse) dovranno pagare il plus valore (aumento di valore) in termini di tasse allo Stato. Quelli, invece, che per “successione” o “donazione” dei terreni ai propri cari (figli, nipoti, parenti…) avranno la tegola non solo del plus valore da pagare ma faranno subire ai propri “cari” (che non hanno la qualifica di Coltivatori Diretti, etc.) la beffa anche del pagamento di IMU e TASI su tali valori “stratosferici”.

“Gli stolti e gli ostinati fanno ricchi gli avvocati”

Oltre a questi aspetti, nel corso dell’Assemblea ci sono stati vari interventi che hanno posto in evidenza importanti novità giurisprudenziali, emesse sia dalla Commissione Tributaria Regionale sia dalla Suprema Corte di Cassazione, che fanno ben sperare i contribuenti turesi.

Ma è dalla Riforma del Diritto Tributario (legge n. 130/2022) che viene la speranza più concreta per tutti o, almeno, si spera che possa far breccia su Sindaco, Assessori e Responsabili di Settore del nostro Comune che, in maniera ostinata, continuano nel Contenzioso Tributario, che sembra avvantaggiare solo una parte che impingua il suo conto in ogni caso (vittoria o sconfitta che sia). Viene in mente un vecchio proverbio: “Gli stolti e gli ostinati fanno ricchi gli avvocati”, specialmente come nel caso in questione dove riesce a far appellare al Comune le sconfitte guadagnandosi due volte il compenso sicuro per una stessa causa, in pratica guadagna il doppio se perde, tanto è sicura che riuscirà a convincere il Comune ad appellarla in secondo grado.

La riforma del diritto tributario

In breve, senza usare termini tecnici, la nuova legge innanzi citata assume grande importanza e rilevanza sul processo tributario, in quanto è già in vigore da settembre di quest’anno.

Prima di questa legge il Comune non era obbligato a rispondere alle richieste dei contribuenti sia per l’accertamento con adesione (prima fase) che per il reclamo mediazione (seconda fase, successiva all’accertamento con adesione) e, per tutto questo non poteva essere sanzionato.

La nuova legge di riforma del processo tributario n. 130/2022, in vigore da settembre 2022, ha cambiato le cose favorevolmente per i contribuenti. Ha previsto, qualora il Comune non risponda alla seconda fase (reclamo mediazione) o la respinga senza giustificarne i motivi, in caso di soccombenza del Comune nel successivo ricorso, alla condanna, per intero, alle spese di giudizio.

La cosa che maggiormente potrebbe far smuovere le acque è che per dette spese di giudizio il Comune dovrà farsi rimborsare per intero dal Funzionario Comunale che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non risposto alla proposta di mediazione (reclamo mediazione).

Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare una maggiore attenzione ed una maggiore propensione a voler vagliare con attenzione le perizie giurate e le ragioni esposte dai contribuenti nel reclamo mediazione e prima nell’accertamento con adesione, il tutto al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità per il funzionario comunale. Questo dovrebbe, finalmente, far decollare la fase deflattiva del contenzioso attraverso la definizione di accordi (sempre rispettando le norme e la logica) tra il Comune ed i contribuenti, fase che fino ad ora non è mai iniziata.

La proposta conciliativa

La precitata legge ha previsto anche che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale), può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, come si ritiene siano i casi delle aree edificabili di Turi.

Con la legge di riforma è stato previsto che, qualora il Giudice abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dalle parti (Comune o Contribuente) senza giustificato motivo, restino a carico del soccombente le spese del giudizio, maggiorate del 50%.

L’onere della prova spetta al Comune

Altro elemento introdotto dalla nuova legge di riforma del processo tributario è l’onere della prova. In sede processuale sarà onere dell’ufficio (Comune) provare, laddove contestata dal ricorrente, la fondatezza e la corretta qualificazione e quantificazione degli elementi contestati nell’avviso di accertamento e che hanno portato allo sviluppo della pretesa tributaria.

Tale assunto risulta rafforzato ed espressamente previsto con la nuova legge (onere probatorio della spiegazione della pretesa tributaria).

Il Giudice avrà il potere di annullare gli atti di accertamento privi di ragioni oggettive e quelli non provati in giudizio.

In pratica, viene previsto che il Comune debba provare in giudizio (onere della prova) quanto preteso con l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, specialmente se quest’ultimo (come nel caso di Turi) ne ha contestato il contenuto ed ha fornito una serie di fatti oggettivi e documentati, attraverso il deposito di una perizia tecnica giurata, ed ha formulato anche una proposta di conciliazione con il reclamo mediazione.

Non sappiamo come il Comune potrà farlo (infatti, fino ad ora, benché richiesto varie volte dai contribuenti, il Comune non lo ha mai fatto) in quanto, come noto, nelle Relazioni del Politecnico non sono allegate schede di calcolo, manca tutta la parte applicativa riguardante lo svolgimento pratico delle operazioni numeriche eseguite e l’indicazione numerica dei valori e dei parametri utilizzati per addivenire al valore finale individuato per le aree edificabili.
Cose tutte che i componenti del Comitato hanno da sempre raccomandato di far inserire nelle perizie tecniche giurate.

Non resta che aspettare un segnale concreto da parte del Sindaco e auspicare l’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario per porre fine a questo capitolo che si sta trascinando da quasi dieci anni, con notevole danno solo ed esclusivo per il bilancio dei turesi e per la dignità delle persone.

Comitato Aree Edificabili di Turi

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