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Project financing: “Una gara due volte anomala”

Giannalisa Zaccheo

Il consigliere Giannalisa Zaccheo si rivolge all’Autorità Nazionale Anticorruzione

Ritorniamo ad occuparci del project financing, lo strumento individuato dall’Amministrazione Resta come la via migliore per ammodernare l’impianto della pubblica illuminazione. Fin dall’annuncio di questa scelta, sono state sollevate varie obiezioni da parte dell’opposizione; tuttavia, la maggioranza ha sempre serrato i ranghi, andando avanti per la strada tracciata.

Lo scorso 15 febbraio, è stata formalmente aperta la procedura di gara per l’affidamento in concessione per 20 anni della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, nonché della progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impianto (con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso) e delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico”.

L’appalto, che ricordiamo prevede un importo a base di gara di circa 2.300.000 euro, verrà affidato con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri fissati nel disciplinare di gara al fine di raggiungere il miglior rapporto qualità prezzo. Nello specifico, l’offerta tecnica potrà ricevere un massimo di 80 punti, i restanti 20 punti sono riservati al piano economico-temporale, con particolare riguardo al tempo di esecuzione, alla durata e al corrispettivo della concessione.

Ebbene, a ridosso della conclusione dei termini per presentare le offerte, il consigliere Giannalisa Zaccheo alle parole ha fatto seguire i fatti, presentando una segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

“Aggirato” il Consiglio comunale

Sono due le anomalie individuate dal capogruppo del Gruppo Misto. «La prima – illustra l’avvocato Zaccheo – è che nel corso del procedimento, il Consiglio comunale è stato completamente depauperato delle sue funzioni, violando gli articoli 42 e 112 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) che impongono che l’esternalizzazione dei servizi e della fornitura dati in concessione avrebbe dovuto essere di competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta».

«Si vedano in proposito due sentenze della Sezione Quinta del Consiglio di Stato (le numero 348/2006 e 1034/2016) e la nota dell’ANAC, datata 2 maggio 2016, formulata in risposta ad una segnalazione in merito alla procedura di affidamento in concessione del servizio di adeguamento, manutenzione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Sammichele di Bari, mediante project financing».

Riassumendo, anche l’Amministrazione sammichelina si era limitata ad approvare il provvedimento in Giunta, ritenendo esaurite le prerogative del Consiglio comunale con la votazione dell’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche. «Una tesi – argomenta il consigliere Zaccheo – confutata dalle considerazioni dell’ANAC, che ha fatto presente che “l’attività di gestione del servizio di illuminazione di che trattasi, in cui la remunerazione principale è data dalla fornitura (elettrica e non) e dalla gestione del servizio, è inquadrabile come concessione di servizio pubblico”, qualificazione giuridica confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Ed in quanto servizio pubblico, “è prerogativa del Consiglio comunale adottare le principali scelte per ciò che riguarda l’individuazione delle modalità di gestione”».

Manca all’appello anche una relazione

«In secondo luogo – annota il consigliere di opposizione – non risulta che l’Amministrazione comunale abbia pubblicato all’Albo Pretorio la prescritta relazione prima di scegliere, e approvare, le modalità di gestione del servizio di illuminazione pubblica. Questo configura una palese violazione dell’articolo 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (convertito in legge 221/2012), che prescrive che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, (…) l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”».

«Confidando in una risposta tempestiva dell’ANAC che mi dia ragione – chiosa il consigliere – valuterò di promuovere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che, seppure incompetente in materia di appalti, lo è – a mio avviso – in materia di prerogative del Consiglio comunale. Il termine per promuovere il ricorso straordinario, infatti, non è di 60 giorni come per il ricorso al Tar, ma di 120 giorni».

Fabio D’Aprile

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