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Accertamento ICI, l’Amministrazione fa chiarezza

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Nelle scorse settimane i cittadini turesi proprietari di aree divenute edificabili dopo l’adozione del PUG (e precedentemente agricole) si sono visti recapitare erronei avvisi di accertamento ICI relativi al 2011.

Difatti, per mero errore materiale nel prospetto di calcolo dell’imposta dovuta, le aree divenute edificabili a seguito dell’adozione del nuovo strumento urbanistico sono state considerate imponibili ai fini ICI per l’intero anno solare e non per soli cinque mesi, come avrebbe dovuto essere dal momento che l’adozione dello strumento urbanistico è avvenuta in data 21 luglio 2011.

Si comunica che gli avvisi, opportunamente corretti, saranno nuovamente notificati ai contribuenti, oppure potranno essere ritirati direttamente presso l’Ufficio Tributi negli orari di apertura.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei nuovi avvisi.

Per i contribuenti che avessero già provveduto, l’importo eventualmente pagato in eccesso potrà essere utilizzato in compensazione con i successivi versamenti IMU (come da art. 12, comma 2, del Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali).

Stante la tempistica errata, si ribadisce l’assoluta legittimità degli avvisi di cui si discorre, come precisato da leggi e giurisprudenza.

Il passaggio da terreno agricolo ad area edificabile doveva essere dichiarato dal contribuente esprimendo altresì il valore venale del bene (Cass. n. 11440/2010), anche nel caso in cui la trasformazione fosse già conosciuta dall’Amministrazione (Cass. n. 15235/2012).

Si sottolinea che la mancata notifica da parte del Comune dell’attribuzione di area fabbricabile (adempimento a cui avrebbe dovuto procedere l’Amministrazione pro tempore nel 2011, contestualmente alla determinazione dei relativi valori) non incide sul presupposto dell’imposta che è sempre dovuta (come da art. 10, comma 2, L. n. 212/2000, Statuto del Contribuente; Cassazione n. 6727/2012, n. 2190/2011, n. 15558/2009, n. 25676/2008, n. 9510/2008), ma può influire solamente sull’eventuale irrogazione delle sanzioni.

Anche in ragione della tardiva determinazione dei valori venali da parte dell’ente (a cui si è provveduto con delibera di G.C. n. 149 del 27/12/2016), mancando verosimilmente qualsiasi volontarietà e colpevolezza da parte del contribuente (Cassazione n. 26077/2015 e n. 20872/2010), si è ritenuto di non comminare ai contribuenti nessuna sanzione, che sarebbe stata pari al 100% dell’imposta dovuta.

Ai contribuenti che non ritengono congrui i valori individuati dal Comune è rimessa la possibilità di provare l’effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, presentando necessariamente una perizia giurata, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte dell’ufficio tributi in sede di reclamo/mediazione.

Infine, ai sensi della legge 27/12/2006 n. 296, art.1, comma 161, “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. In altri termini, nel caso in cui vi è un obbligo dichiarativo, i Comuni hanno un anno in più per comminare la sanzione di omessa denuncia e contestualmente accertare anche l’omesso versamento e i relativi interessi. Nel caso di specie, per le omissioni dichiarative ICI il termine per l’accertamento dell’annualità 2011 viene a scadere il 31/12/2017.

 

L’Amministrazione Comunale

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