Archivio Turiweb

La Voce del Paese – un network di idee

Attualità

Rami che sporgono dal giardino: a chi spetta tagliarli?

11777401_1450556318583641_1604194554_o

Supera di diversi centimetri persino il marciapiede; è più alto delle case circostanti e se si guarda bene, presenta rami vistosamente secchi o pericolanti.
Parliamo di un albero presente in una villa privata a Turi che, come ci denunciano alcuni vicini di casa, è stato del tutto abbandonato a se stesso e non conosce, ormai da anni, attività di potatura. “Nonostante i numerosi solleciti fatti al proprietario di casa e alla Polizia Municipale, questo albero continua a crescere, rappresentando un serio pericolo per chi transita nella strada a piedi o in macchina”.
Tutti i turesi, sicuramente lo avranno visto ma, come denunciano ancora alcuni vicini di casa, “mai nessuno è riuscito a far comprendere al suo proprietario la necessità di curarlo e potarlo” così da farlo rientrare nella sua sola proprietà e non recare danno a nessuno.
“Abbiamo chiesto più volte al nostro vicino di casa di potarlo, ma ancora nulla”. Purtroppo, come ci informano i residenti vicini, i cittadini vicini non risiedono sempre a Turi e non sono molto disponibili ad effettuare il taglio dei rami.
Ma a chi compete tagliarli?
“Il codice civile stabilisce che il vicino sul cui giardino si protendono i rami dell’albero piantato nell’altrui proprietà può chiedere, in qualsiasi momento (senza limiti di prescrizione), di tagliarli. Egli stesso può tagliare eventualmente le radici che si addentrano nel suo fondo. Se dai rami cadono frutti sul giardino del vicino, appartengono a quest’ultimo che, quindi, se ne può legittimamente impossessare senza dovere alcunché. Tale diritto può essere esercitato anche se gli alberi sono posti a distanza di legge dal fondo del vicino. Le spese dovranno essere sostenute dal titolare del fondo ove insistono gli alberi. In caso di sua inottemperanza, può chiedere al tribunale i provvedimenti di urgenza. La recinsione dei rami non può spingersi all’abbattimento dell’albero. Secondo alcuni autori, la forma di tutela prevista, in via eccezionale, per le radici (ossia il diritto del vicino di reciderle da solo) si può applicare anche ai rami che invadono il proprio giardino: in tal caso, il vicino potrebbe attrezzarsi per provvedere autonomamente a difendere la sua proprietà, fermo restando il divieto di entrare nel fondo altrui. Il proprietario degli alberi è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del vicino, anche quando quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di recidere le radici”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *