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Consiglio di Stato: si attende la sentenza

RUBY:GLI ALTRI PROCESSI A CARICO DI BERLUSCONI

Nel luglio dello scorso anno, sulle pagine del nostro giornale, Antonio Tateo dichiarava: “Qualcuno se ne faccia una ragione e rispetti i cittadini che hanno proposto ricorso al TAR. Nei Tribunali si va quando sono evidenti le violazioni di legge. Era assolutamente prevedibile che alcuni elettori avrebbero impugnato una serie di atti amministrativi che puntano all’annullamento delle ultime elezioni comunali. In sostanza, si chiede al Tribunale Amministrativo Regionale di accertare la regolarità nella autenticazione delle firme utili alla presentazione della lista “Impegno Comune per Turi e, tra l’altro, se chi lo ha fatto, ne aveva i poteri. Stiamo parlando di un Consigliere Provinciale. La Legge prevede che l’autenticazione delle firme dei presentatori di una lista di candidati alle elezioni costituisce modalità essenziale per garantire la certezza circa la provenienza delle candidature. Nel ricorso si censurano le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni della Lista “Impegno Comune per Turi”, collegata con il candidato Sindaco sig. Coppi Domenico che sembrano inficiate da illegittimità ed irregolarità. Infatti, risulterebbe che numerosi sottoscrittori della stessa lista, siano stati identificati a mezzo di codici fiscali (che sono notoriamente privi di fotografie, quindi inidonei all’autenticazione di una sottoscrizione), senza l’indicazione del documento esibito per l’identificazione ma semplicemente mediante la mera annotazione di cifre e lettere o ancora a mezzo di C.I. e/o patente di guida, senza la necessaria ed indispensabile indicazione dell’Autorità emanante e della data di rilascio. Difatti, l’autenticazione della sottoscrizione lungi dall’essere un mero e vuoto adempimento di carattere formale, si traduce in un requisito sostanziale in quanto assicura la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni. Inoltre, la regolarità delle operazioni di autenticazione costituisce un momento essenziale della presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponda effettivamente alla volontà della frazione di elettorato, stabilita dalla legge.”
Il Tar della Puglia, però, non ha accolto le motivazioni dei tre ricorrenti Biagio Elefante, Antonio Tateo e Michele Santamaria, i quali hanno subito presentato un controricorso.
Intanto, giovedì scorso si è tenuta l’udienza al Consiglio di Stato, ma la sentenza “è ancora trattenuta in decisione” – come ci spiega Tateo. Si dovrà attendere, non si sa quanto, forse due giorni, forse un mese o anche di più.

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