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Barriere architettoniche: le abbattiamo o no?

cartello

In una società che si definisce civile, l’attenzione e il rispetto dovuti alla disabilità non dovrebbero mai venir meno. Le Istituzioni devono porsi in prima linea nell’agevolare quanto più possibile la vita di queste persone, rendendo la loro quotidianità il più normale possibile. E in questo senso vanno molte leggi, iniziative, attività di Enti, di Associazioni e di privati. Apprendiamo con favore dal sito del Comune di Turi della messa a bando di incentivi da destinare a privati, che possano permettere l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati; eppure, con altrettanto sgomento, apprendiamo dell’esistenza di un articolo, precisamente il 12 del Regolamento per l’insediamento, le agevolazioni e gli incentivi alle attività economiche nel Centro Storico, approvato all’unanimità da tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che pare andare in senso contrario. Leggiamo quanto riportato sullo stesso.

Articolo 12

Barriere Architettoniche.

  1. L’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito del Centro Storico dovrà essere effettuato ove architettonicamente e strutturalmente possibile.
  2. L’operatore potrà garantire l’accessibilità con l’adozione di sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.
  3. Relativamente alla norma sull’abbattimento delle barriere architettoniche si fa riferimento alle deroghe e soluzioni  alternative previste dal DPR 503/96 succ. mod. e integrazioni.
  4. Nel caso in cui, sulla base delle indicazioni di indirizzo introdotte dalle presenti linee guida – verificate in ordine di progressiva efficacia – sia dimostrata, con adeguata ed esaustiva documentazione, l’assoluta impossibilità, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici, a consentire l’accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria ai locali, l’unità immobiliare sarà esentata da ogni obbligo di adeguamento relativo a parti non oggetto di alcun intervento edilizio. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, di esecuzione di nuove opere edilizie in conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
  5. In tali casi dovrà essere esposta, all’ingresso del locale, indicazione circa il mandato rispetto delle norme in materia di accessibilità.

Indubbiamente tutto è conforme a quanto la legge prescrive in merito, ma qualche domanda vogliamo porcela. Cosa vuol dire “ove architettonicamente e strutturalmente possibile? Cosa si intende per “sistemi alternativi”? Quando è possibile esentare un immobile dall’adeguamento in oggetto? Saranno fissati dei parametri? Oppure ogni caso sarà valutato singolarmente? Dulcis in fundo il cartello, che segnalerà al diversabile la presenza di barriere architettoniche. Ci chiediamo se sia giusto tutto questo, se magari tra le varie finalità dell’art. 1 del Regolamento in questione si sarebbe dovuta aggiungere la voce “favorire la fruizione degli immobili anche ai disabili” perché, fino a prova contraria, davanti alla legge siamo tutti uguali.

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