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Prevenzione incendi: emanata l’ordinanza

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Le elevate temperature e il sole che ci apprestiamo a godere dopo una lunga parentesi di inverno, freddo e piogge, sono un serio pericolo per la nostra terra e la natura in generale. Per questo motivo è importante evitare che alcuni fenomeni siano la causa di situazioni di gravi conseguenze e risulta sempre necessario sensibilizzare e prevenire anche se, spesso, come vediamo dai mass media, questo non è abbastanza.

Quest’anno il Commissario Straordinario, dott.ssa Rossana Riflesso, richiamando quanto definito con il DPGR dell’otto aprile 2014, n . 226 (BURP n. 52 del l7/04/ 14), che conferma per l’anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi dal 15 giugno al 15 settembre 2014.

Con la stessa si richiamano gli obblighi e le procedure di comportamento di Enti e persone fisiche e giuridiche detentori – a qualsiasi titolo – di terreni, al fine di tutelare gli ambienti naturali, il patrimonio boschivo e salvaguardare la pubblica incolumità. In particolare, i possessori di terreni agrari, prati, pascoli e superfici incolte devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di erbe secche, arbusti e di eventuali rifiuti ricadenti nelle stesse aree. In tutte le aree a rischio d’incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, dal 15 giugno al 15 settembre 2014, è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 (quindici) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Inoltre i proprietari ed i conduttori di terreni incolti in stato di abbandono hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Essi hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 luglio 2014 fasce protettive di larghezza non inferiore a quindici metri lungo tutto il perimetro del fondo.

È vietato effettuare operazioni di accensione e bruciatura le vegetazione spontanea e hanno inoltre I’obbligo di realizzare, entro il31 maggio 14. fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, privo di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

L’ordinanza invita dunque i  proprietari, conduttori e gestori a bonificare i cigli stradali in prossimità di boschi mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e sterpaglie.

Il Comando del Corpo Forestale, gli Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge sono incaricati di vigiìare sull’osservanza delle disposizioni e, scaduti i termini sopra descritti effettueranno i controlli delle aree a rischio. I proprietari o gestori che non avranno rispettato tali condizioni potranno imbattersi in una sanzione amministrativa molto pesante che oscilla dalle 300,00 € alle 10.000,00 € circa.

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