Archivio Turiweb

La Voce del Paese – un network di idee

Attualità

L’Auser e la riforma del condominio

auser

Il 10 gennaio scorso, presso la Biblioteca Comunale, si è tenuto il ‘Convegno sulla Riforma del condominio’ a cura dell’Auser, in collaborazione con l’Anapi, in cui si è discusso sugli argomenti fiscali e giuridici relativi alla riforma condominiale, in vigore dal 18 giugno 2013. Dopo l’introduzione del presidente Auser, il dott. Antonio Conte, sono intervenuti anche l’amministratrice condominiale Anapi, Gabriella Macina e il dott. Vittorio Fusco, presidente nazionale Anapi. Nel nuovo testo della riforma sono chiariti gli oneri, gli obblighi e i diritti dell’amministratore, che rappresenta la tutela del condominio e dei condomini. La legge ha stabilito quali devono essere le parti comuni, la libera possibilità d’accesso ai documenti ed una serie di obblighi. Con la riforma, tale amministrazione è diventata una professione a tutti gli effetti perché le responsabilità sono tante. Chi amministra ha incombenze, ad esempio, in ambito elettrico o in caso di incidentali crolli di cornicioni; egli è il primo ad essere indagato (a 6 euro al mese, a condomino) per omicidio colposo.
L’assicurazione dell’amministratore, però, paga solo in caso di mancato pagamento delle ritenute d’acconto o danni derivati dalla sua incuria. Fusco ha evidenziato la necessità di formare gli amministratori. “Il condominio, istituzione del dopoguerra, era dal ’48, da ben 70 anni, che non veniva riformato.
I condomini hanno difficoltà a interagire. Quanti di voi hanno compilato la scheda anagrafica nel condominio? Essa è compilata per certificare a chi è intestata la proprietà. Ciò permette di comunicare direttamente con gli interessati. A volte vanno altri. L’amministratore deve essere indispensabile nell’impugnazione delle delibere assembleari.
Molti fanno il buono e cattivo tempo. L’assemblea può deliberare una polizza assicurativa di pari importo alla spesa annuale del condominio per evitare eventuale fuga con la cassa, da parte di cattivi amministratori.”
Secondo l’ art. 1117 c.c., le parti comuni, anche in caso di multiproprietà immobiliare sono: suolo , fondazioni, muri, pilastri, travi portanti, tetti, lastrici, solari, scale, portoni d’ingresso, cortili, facciate, ascensori, porte, cisterne, sottotetti, alloggi del portiere, impianti idrici, fognari, sistemi centralizzati perdiffusione di gas e reti elettriche.
L’articolo 71 bis, invece, qualifica la figura dell’amministratore che deve essere in possesso del diploma di scuola media secondaria; non deve essere stato mai protestato; deve avere la fedina penale pulita; aver frequentato corsi di formazione in materia ed essere dedito a formazione continua. Dura in carica un anno e può essere revocato per mancata presentazione del rendiconto gestionale, se non apre il c/c; se è negligente nella riscossione della quota condominiale. E’ importante che esponga in bacheca i propri dati anagrafici insieme alle bollette. In conclusione è stato citato l’art. 1129 c.c., che sancisce l’obbligatorietà di nominare un amministratore quando in un edificio vi sono più di 8 condomini e da parte dello stesso ‘buon padre di famiglia’ di aprire un c/c bancario o postale
intestato al condominio dove far confluire tutte le somme di denaro, per garantire trasparenza e tracciabilità ai condomini.
Utili anche alcuni consigli. Ancheli lava le scale deve essere regolarizzato. Non può farlo la signora che può scivolare con le proprie pantofole. L’impresa di pulizia è fondamentale e ad essa, e a chiunque faccia lavori di manutenzione per il condominio deve essere consegnato il DUVRI , documento unico di valutazione dei rischi, opportunamente compilato. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *