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Prodotti di frantoio: l’ordinanza

Olive

Nonostante le calde giornate continuano a farci compagnia, il calendario ci ricorda che siamo in pieno autunno e già le nostre campagne si sono animate di scale, reti e sacchi per la raccolta delle olive. Come ogni anno, un’ordinanza sindacale avvisa che è assolutamente vietato immettere nella rete fognante pubblica le acque di vegetazione e gli scarichi produttivi creati dai frantoi oleari.

Le acque di vegetazione residue della lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, possono essere smaltite mediante spandimento su terreni agricoli, come le stesse sanse umide, provenienti dalla lavorazione delle olive possono essere smaltite mediante spandimento su terreni agricoli.

L’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione è consentito in osservanza del limite di accettabilità di mc.50 per Ha annui per le acque prodotte da frantoi a ciclo tradizionale e di mc.80 per Ha annui per quelle creati da frantoi a ciclo continuo.

Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare annualmente, al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni ed all’ARPA, in qualità di autorità competente al controllo, almeno trenta giorni prima della distribuzione, apposita comunicazione a cui dovrà essere allegata apposita relazione redatta dall’Agronomo, Perito agrario, Agrotecnico o Geologo.

Il trasporto ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione deve essere accompagnato da un documento di trasporto che dovrà contenere tutte le informazioni.

È comunque vietato lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse sulle seguenti categorie di terreni:

– I terreni situati a distanza inferiore a mt.300 dalle aree di salvaguardia delle ricezioni di acque destinate a consumo umano ai sensi dell’art.4 del DPR 236/88;

– I terreni situati a distanza inferiore a mt.200 dai centri abitati;

– I terreni investiti a colture orticole in atto;

– I terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e, comunque, in cui siano localizzate falde ad una profondità inferiore a mt.10;

– I terreni innevati, gelati, saturi di acqua e inondati;

Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a 30 giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate poste all’interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al Sindaco del luogo in cui ricadono.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall ’art.8 della legge 574/96.

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