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LA STRADA FANTASMA DELLA ZONA PIP

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La strada fantasma di cui vogliamo parlare, è quel progetto viario già presente nel progetto del PIP presentato nel 1995 (dall’amministrazione di Menino Coppi), con lo scopo di unire la zona PIP con la stazione turese collegando Via Giaia Canale con Via Ninuccio Napolitano.

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Il Progetto di questa strada, che secondo i piani doveva essere molto ampia allo scopo di favorire e facilitare la viabilità in quella zona, è stato in pratica avallato da ben tre amministrazioni (Coppi, Stefanachi, De Grisantis) con una serie di atti burocratici ufficiali. La strada suddetta, in ogni caso, ad oggi è inesistente, non è mai stata realizzata. Non solo, ma ha portato, a causa di diverse vicissitudini, ad una serie di ricorsi e sentenze che di seguito analizzeremo con gli atti alla mano. Scartabellando tra le diverse delibere si denota quindi quanto segue:

 

Con la delibera n. 44 del 01.08.2003, il Consiglio Comunale di Turi ha adottato la variante al Programma di fabbricazione (P.d.F.), individuando le zone da destinare al Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in un’area a Sud del territorio comunale (Via Gioia).

Con una successiva delibera n.638 del 19.04.2005, la Giunta Regionale ha approvato la suddetta variante al P.d.F. con quattro punti di prescrizione. In data 28.10.2005, la Giunta Comunale ha affidato all’ingegnere Fiume l’incarico di predisposizione del Piano Particolareggiato dell’area P.I.P., ovvero di procedere alla preparazione dei piani di esproprio delle aree e alla progettazione delle infrastrutture necessarie alla funzionalità di detta area. Da ciò scaturisce la delibera n. 67 del 22.12.2006, con la quale il Consiglio Comunale di Turi adotta il Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) di questa area.

A questo punto bisogna fare un’osservazione, il Capo del Settore Tecnico del Comune di Turi, ingegnere Campobasso è perfettamente a conoscenza  della delibera n.44 del 01.08.2003 con la quale, appunto, si adotta la variante del P.I.P comprendente la strada di collegamento in questione. Nonostante questo, egli stesso, in data 29.09.2003 rilascia il permesso di costruire n. 20 su un suolo che era stato precedentemente individuato come facente parte del progetto di quella strada.

Con in mano un permesso a costruire, i proprietari dei suoli in questione, senza alcun problema, incominciano i lavori e proseguono fino a quando qualcuno, in Comune, si accorge che in quei terreni non si può costruire. Non potendo fare altro, sempre lo stesso ingegnere Campobasso blocca i lavori e, da questo suo atto ufficiale, ne deriva un ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) da parte dei proprietari dei suoli.

Da questa disputa legale viene fuori la sentenza del T.A.R. n. 1254 del 2005 nella quale si analizza la situazione tra i proprietari dei suddetti terreni contro il Comune di Turi. “Per l’annullamento del provvedimento del Capo del Settore tecnico del Comune di Turi – si legge nella sentenza – permesso di costruire n.20 del 29.09.2003, con il quale è stata ordinata la sospensione immediata dei lavori relativi alla realizzazione del fabbricato per civile abitazione in Turi (Ba) alla Via Ninuccio Napolitano, autorizzati con il sopraindicato permesso di costruire n. 20”. In pratica il T.A.R. dà ragione al Comune. “Il permesso di costruire – si legge ancora nella sentenza – è stato rilasciato in data 29.09.2003, quindi successivamente all’adozione della variante urbanistica intervenuta in data 01.08.2003. Detto permesso, pertanto è affetto da illegittimità per contrasto con la previsione di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R.  laddove dispone che in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire, con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.”

“Legittimamente quindi l’Amministrazione – sfogliando ancora nella sentenza del T.A.R. – ha ritenuto di intervenire in autotutela, annullando d’ufficio il permesso di costruire n.20 del 29.09.2003, illegittimamente rilasciato in violazione del succitato art. 12 D.P.R. 380/01.”

In pratica le responsabilità di tutta questa faccenda sono da addebitarsi all’ingegnere Campobasso.

Non a caso, sempre nella stessa sentenza si può anche comprendere che “nella relazione del progettista è specificato che affinché questo insediamento (P.I.P.) possa avere una funzionalità urbanistica c’è bisogno di un sistema di infrastrutture tali da prefigurare un corretto rapporto tra i luoghi di lavoro e quelli di residenza. A tale scopo è stato individuato un sistema viario che innerva all’interno della zona P.I.P. All’esterno sono individuate, nella variante, alcune strade che sono necessarie per collegare correttamente l’insediamento con il resto del sistema urbano.”

Gli errori con conseguenti ricorsi sono quindi da addebitarsi completamente al lavoro dell’Ufficio tecnico. “Risulta evidente – recita infatti ancora la sentenza – quindi che la variante riguarda non solamente l’area P.I.P., ma anche le aree esterne interessate dalle previsioni relative alla ubicazione delle strade destinate al collegamento con la nuova zona P.I.P. e che quindi la misura di salvaguardia si estende anche a tali aree.”

A seguito della revoca del permesso di costruire n.20/03 impugnata con il ricorso principale, l’Ufficio comunale, in applicazione all’art.12, 3° comma, ha correttamente sospeso ogni determinazione alla domanda di permesso di costruire, in quanto il relativo progetto è in contrasto con le previsioni contenute nella Variante urbanistica adottata con la delibera n.44/04 del Consiglio comunale che destina l’area a viabilità urbana. Nel caso specifico non è neanche possibile applicare l’art.5 del D.P.R. 380/01, in quanto tale norma è applicabile ai permessi di costruire rilasciati prima dell’adozione della nuova previsione urbanistica. La faccenda sembrava quindi conclusasi, visto e considerato che il T.A.R. aveva sentenziato in modo indiscutibile e chiaro. Qualche mese fa, però, questa situazione viene nuovamente tirata in ballo dal Consiglio Comunale e viene ribaltata la sentenza del T.A.R. Nella delibera comunale relativa, infatti si legge che ” Considerato che in conseguenza dei successivi annullamenti dei piani urbanistici succedutisi negli anni recenti, risulta modificato lo stato dei luoghi e la loro destinazione urbanistica in riferimento alla quale era stato individuato tale asse viario. Il Piano Urbanistico generale, in fase di adozione, prevede (oggi) una diversa soluzione del tracciato di tale asse in corrispondenza del punto di criticità  con diramazione dello stesso, secondo due direttrici ortogonali sfocianti in Via N. Napolitano e Via Gioia canale. Inoltre, la modifica del tracciato precedentemente adottato farebbe venir meno le motivazioni del ricorso e del risarcimento danni conseguenti al presunto illegittimo annullamento di un permesso di costruire relativo alla edificazione di un fabbricato ubicato sulla parte terminale della viabilità.” A questo punto, il cittadino che aveva fatto ricorso può ricominciare a costruire.

menino_coppiIn merito a questa faccenda abbiamo voluto chiedere all’ex sindaco Menino Coppi qual è il suo punto di vista a proposito di questa intricata faccenda.

“Io sono inorridito da questa scelta che è stata fatta – ha detto l’ex sindaco – perchè in questo ricorso il T.A.R. ha dato ragione al Comune e comunque esiste una sentenza ufficiale alla quale bisogna attendere. Ma in definitiva, anche se i proprietari chiedessero un risarcimento danni per degli errori burocratici commessi, forse per estrema superficialità, chi lo ha deciso che i costi di tutti questi sbagli dovrebbero ricadere su tutta la comunità? Io penso che il vero responsabile di tutta questa faccenda sia il tecnico comunale che ha commesso questo pacchiano errore. Questo tecnico conosceva benissimo tutta la faccenda anche perché era  presente in Consiglio, quindi non stiamo parlando di un errore del Consiglio Comunale, ma dell’errore di un solo individuo, ovvero il Capo del Settore dell’Ufficio Tecnico. Secondo me su di lui ricadono tutte le responsabilità e lui dovrebbe eventualmente pagare i danni e non la collettività! Inoltre mi chiedo, come mai c’è stata ultimamente questa improvvisa accelerazione nell’approvazione di questa variante, se è vero, come dicono loro, che a mesi si andrà ad approvare il P.U.G. nel cui progetto è possibile rimodellare anche il P.I.P.? Non è chiaro ciò che stanno facendo.”

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