ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
La Commissione agricoltura della Camera ha varato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” che rende obbligatoria l’indicazione di origine sui prodotti alimentari al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commerciati trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. La legge inoltre, sottolinea che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. L’etichettatura del prodotto alimentare ha una funzione di tutela sia del consumatore e sia per il produttore e quindi una garanzia del made in Italy e dell’indotto che ne deriva.
Il rischio, però, è che l’Europa bocci l’iniziativa italiana, in contrasto con la direttiva etichettatura 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri il che prevede l’indicazione dell’origine solo a titolo volontario per la generalità dei prodotti, mentre per altri – tra cui orto-frutta, carni bovine e di pollo, uova, miele, prodotti ittici freschi tale indicazione è già obbligatoria.
I controlli, fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spettano alle Regioni disporre i controlli sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 e dei decreti attuativi, estendendoli a tutte le filiere interessate. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché´ di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti ed ogni azioni prevista dalla legge, sono assegnate funzioni di controllo in materia anche al Corpo forestale dello Stato.