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SOMME DESTINATE ALLE SPESE COMUNALI

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Con delibera n. 92, l’Amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha quantificato per il 2° semestre 2010 in € 3.812.737,96 l’importo delle somme destinate al pagamento delle spese previste dal 2° comma dell’art.159 del D.Lgs. 267/2000 così come di seguito specificate:

  • Retribuzione al personale dipendente e relativi oneri previdenziali e assistenziali: € 2.356.558,81 di Stanziamento annuale, e da non assoggettare € 589.139,70;
  • Rate mutui scadenti nel 2° sem. 2010 € 774.149,86 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 387.074,93;
  • Servizi connessi agli Organi Istituzionali, Uff.Tecnico com.le, Anagrafe, Stato Civile, Statistico, Serv. Leva Militare, Servizi di Amministrazione Generale, compreso il Servizio Elettorale € 741.555,17 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 741.555,17;
  • Servizi di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa compresi i Servizi di Protezione Civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica € 53.537,50 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 53.537,50;
  • Servizi di istruzione primaria e Secondaria € 311.240,66 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 311.240,66;
  • Servizi necroscopici e cimiteriali € 29.970,00 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 29.970,00;
  • Servizi di fognatura e di depurazione € 14.100,00 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 14.100,00;
  • Servizi nettezza urbana € 1.288.420,00 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 1.288.420,00;
  • Servizi di viabilità e pubblica illuminazione € 397.700,00 00 di Stanziamento annuale, da non assoggettare € 397.700,00.

Per un totale di € 3.812.737,96.

L’art. 159 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, avente ad oggetto :“Norme sulle esecuzioni nei confronti degli Enti Locali” dispone che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme degli Enti Locali destinate a :

• Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi ;

• Pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

• Espletamento dei servizi locali indispensabili, di cui al D.M. 28.05.1993 pubblicato sulla G.U. n.145 del 23 giugno 1993, avente ad oggetto: “Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane.”.

Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Infine, le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 dell’art.159 del D. Lgs. 267/2000 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all’attività del tesoriere.

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