BLIZ DELLA GDF NEI MERCATI SETTIMANALI
(foto di repertorio)
Bliz della Guardia di Finanzia nei mercati settimanali del territorio del sud-est barese.
Numerosi i verbali redatti venerdì della scorsa settimana al mercato del nostro paese, per mancata emissione di scontrini fiscali e ricevute. Numerosi sono stati gli esercizi di rivendita al dettaglio ambulante e venditori improvvisati soggetti dal controllo delle forze dell’ordine.
Secondo l’articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 la mancata emissione dello scontrini fiscale costa all’esercente un’ammenda che è pari al 100% dell’imposta evasa con un minimo che è pari a 516 euro.
In merito alla mancata emissione degli scontrini fiscali esistono altre ipotesi di violazione da considerare:
– se il registratore di cassa dovesse rompersi c’è l’obbligo per l’esercente di annotare sul registro di emergenza i corrispettivi importi, in questo caso il registro di emergenze ha la stessa valenza dello scontrino ed evita al commerciante di essere soggetto alle ammende previste per la violazione;
– l’esercente deve richiedere l’intervento del tecnico per la riparazione del registratore di cassa, se non lo fa pur avendo annotato le operazioni sul registro è soggetto a sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2065 euro.
– nel caso di omessa registrazione dei corrispettivi da parte dell’esercente si applica solo la sanzione di 516 euro mentre rimane assorbita quella per la mancata manutenzione;
– è inoltre da ricordare che se il commerciante non istalla il registratore di cassa o non si avvale della possibilità di rilasciare ricevute fiscali è soggetto alla sospensione della licenza;
– rispetto alla emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è stata fatta un’ulteriore precisazione, ( articolo 12 del D.L. n. 262/2006 ), questo articolo contempla per coloro che in 5 anni commettono 4 violazioni relative alla emissione dello scontrino o ricevuta fiscale può essere soggetto alla sospensione della licenza per lo svolgimento dell’attività che va da tre giorni a un mese, se però la somma non debitamente dichiarata è superiore ai 50.000 euro si allunga il periodo di sospensione della licenza da un mese a sei mesi.
I parametri entro cui si svolge il procedimento di irrogazione della sanzione è il seguente:
– dopo l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure delle Guardia di Finanza si procede alla constatazione delle violazioni attraverso la notifica di un verbale
– l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate provvede perciò al controllo della correttezza della constatazione e, entro 90 giorni all’emanazione dell’atto di contestazione delle violazioni.
– la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, con uno o più atti di quattro violazioni, procede con il provvedimento di sospensione;
– dalla notifica del quarto atto la direzione regionale dell’Agenzia ha a disposizione 6 mesi per provvedere a disporre il procedimento di sospensione che è immediatamente esecutivo.