TATEO: “PETRERA? FORSE LO QUERELO”
In seguito al contenuto del comunicato stampa inoltrato ieri dal consigliere comunale Franco Petrera, del gruppo
“Subisco insulti e diffamazioni ancora una volta – ha detto l’assessore – da parte di questo signore. In mia unica difesa c’è il lavoro concreto di amministratore e per quanto mi riguarda contano i fatti, non le chiacchiere e le vuote illazioni. Ho già provveduto a trasmettere al mio penalista di fiducia il comunicato di quel signore per valutare e verificare l’istanza per l’autorità giudiziaria. Effettivamente ci sono seri estremi per una denuncia penale in base all’articolo 595 del Codice Penale”.
L’articolo di cui parla appartiene al Libro Secondo dei Delitti in Particolare, Titolo XII dei delitti contro la persona, Capo Secondo dei delitti contro l’onore, art. 595 sulla diffamazione, in particolar modo nei capoversi terzo e quarto recita: “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni oltre a una multa pecuniaria. Se l’offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
“C’è il diritto da parte di ognuno di giudicare l’operato altrui – ha poi aggiunto l’assessore Tateo – senza però dimenticare che la diffamazione è un’altra cosa che non concerne assolutamente una sana forma di critica. Per questo motivo, anche se con amarezza, ho preso la ferma decisione di valutare insieme al mio legale se querelare questo signore”.