IMMOBILI COMUNALI, PERCHÈ VENDERE
Ritengo che uno dei compiti di primaria importanza per un’Amministrazione sia quello di fare chiarezza su quei provvedimenti che, per loro natura, non sono di facile comprensione. E mi riferisco specificamente alla problematica dell’alienazione degli immobili comunali.
Vorrei, se mi è concesso, spiegare qual è la logica che porta questa Amministrazione a perseguire la strada delle dismissioni.
Il Comune di Turi non naviga in buone acque dal punto di vista economico-finanziario, perché il bilancio comunale è gravato da un enorme debito riveniente da mutui contratti con istituti di credito e cassa depositi e prestiti.
Questa esposizione debitoria che ammonta a circa 9 milioni di € (6.5 milioni per emissioni di BOC, buoni obbligazionari comunali, e 2,5 milioni con la cassa depositi e prestiti e credito sportivo), ha una ricaduta sulla spesa corrente sul bilancio comunale (le quote annuali dell’ammortamento dei mutui) che ammonta a circa 850mila € l’anno. Condizione questa che si protrarrà verosimilmente fino al 2025.
Da questa breve ricognizione si evince che se solo si riuscisse ad eliminare (o diminuire) la quota d’ammortamento dei mutui contratti, la ricaduta sulla spesa corrente sarebbe inferiore e il bilancio si sgraverebbe di una zavorra che a tutt’oggi rende molto precaria la situazione finanziaria.
In quest’ottica dev’essere inquadrata l’intera operazione inerente l’alienazione degli immobili comunali che non è circoscritta al solo “ex cinema Zaccheo”, ma riguarda anche altri immobili di proprietà comunale.
In sintesi: l’intera operazione della dismissione tende a far confluire nelle casse comunali dei proventi che ci permettano di abbattere, anche parzialmente, la situazione debitoria in modo da non dover far più ricorso a provvedimenti temporanei (utilizzo oneri di urbanizzazioni) per far fronte alla spesa corrente senza aumentare la già gravosa pressione fiscale sui cittadini.
Questa premessa era doverosa per cercare di diradare la nebulosità che circonda questo provvedimento, anche perché negli ultimi giorni, su alcuni organi di stampa, sono comparsi degli interrogativi circa l’effettiva consistenza degli utili derivanti dalle alienazioni.
A questo proposito, vorrei puntare l’attenzione su quanto la giunta comunale ha deliberato il 21 luglio 2008 (delibera n. 117), ponendo come caposaldo del provvedimento il combinato disposto dell’articolo. 35 del comma 7 della legge 724/94 (misura di razionalizzazione della finanza pubblica) che recita testualmente: “il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili“, con l’art. 1 comma 9 della legge 420/96 (regolamento recante norme per l’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali) che testualmente recita: “il rimborso anticipato del prestito ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall’alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili”, con una doverosa menzione dell’art. 49 comma 15 della legge 449/97 che autorizza gli enti locali a “procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale”.
Questa possibilità non va confusa con quelle previste
– dall’art. 3 comma 28 della legge 350/03, che consente agli enti locali di utilizzare le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni patrimoniale per le stesse finalità per le quali è utilizzabile il finanziamento di spese aventi carattere non permanente;
– dall’art. 1 comma 66 della legge 311/04, che consente di utilizzare tali plusvalenze anche per il rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
che hanno ampliato, senza eliminare affatto le precedenti disposizioni, le possibili destinazioni dei proventi da alienazioni patrimoniali, dando sostanzialmente la possibilità di utilizzare, limitatamente alle plusvalenze, tali importi per il finanziamento di alcune tipologie di spese correnti, che rappresentano una fattispecie diversa rispetto a quella relativa al rimborso anticipato dei mutui e prestiti obbligazionari e che non sono classificati come spese correnti, in quanto non afferenti alla gestione ordinaria dell’Ente.
Peraltro, l’utilizzo delle dismissioni di beni mobili ed immobili per il rimborso anticipato dei mutui, non solo è possibile, ma è addirittura incentivato dal legislatore: la circolare n. 1 del 26 marzo 1999, concernente l’estinzione agevolata dei mutui contratti con la cassa depositi e prestiti, indica tra le fonti di entrata utili al rimborso anticipato dei prestiti tutte le entrate di parte capitale (trasferimenti in c/capitane, alienazione di beni, ecc.).
Alla luce di questo quadro normativo di riferimento riteniamo che l’intera operazione abbia i canoni della assoluta legittimità. Non solo: le somme che l’Amministrazione avrà disponibili, per l’eventuale operazione dell’abbattimento del debito, saranno i proventi “effettivamente realizzati” dalle dismissioni, cioè l’intero prezzo di vendita.
Siamo perfettamente consapevoli che questa scelta può essere o non essere condivisa, ma riteniamo, responsabilmente, che sia l’unica strada da percorrere se vogliamo continuare a mantenere la pressione fiscale sui cittadini ad un livello accettabile.
È appena il caso di ricordare che siamo comunque aperti ad ogni tipo di suggerimento (riteniamo che nessuno sia depositario della verità) che vadano nella direzione del perfezionamento e della ottimizzazione dell’azione amministrativa, ad esclusivo vantaggio della comunità.
Un caloroso saluto.