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COME MONETIZZARE L’EX CINEMA ZACCHEO

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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI: COME AGIRE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE?


Il Decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, trasformato poi nella legge n.133 del 6 agosto dello stesso anno, nell’articolo 58 regola la “ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali”.

Proprio il primo comma del suddetto articolo spiega come per “procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascuno di essi, con delibera dell’ordine di Governo, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione (ovvero di dismissione). In questo modo viene redatto il Piano delle alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

Nel secondo comma dello stesso articolo specifica che l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente riqualificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; inoltre, è importante ricordare che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano di alienazione costituisce sostanzialmente una variante allo strumento urbanistico in generale. In pratica, nel corso della manovra estiva del 2008, si faceva riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di predisporre dei Piani per la valorizzazione (monetizzazione) di cespiti immobiliari appositamente individuati e allegati ai bilanci preventivi del 2009.

La strategia finanziaria adottata dalla giunta Gigantelli, in merito alla dismissione degli immobili comunali, sarebbe atta, secondo quanto affermato dallo stesso vice sindaco Franco D’Addabbo a “ridurre i grossi debiti contratti in passato dall’ente locale. A rigor di logica il discorso fila; il lavoraccio, però, consiste nello svincolarsi nell’ambito della complessa normativa che regola questo argomento.

Nell’ambito della dottrina relativa al suddetto, infatti, ci si imbatte nella legge del 24 dicembre 2003 n. 350, dove nel comma 28 dell’articolo 3 (Finanziaria 2004) è specificato che gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione dei beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente. In pratica, solo le plusvalenze emerse in sede di cessione del cespite possono essere utilizzate esclusivamente per determinate spese correnti di carattere non permanente, ovvero per il rimborso delle quote capitali dei mutui contratti; il medesimo principio è inoltre riscontrabile nella legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 66 (Finanziaria 2005).

L’articolo 3 comma 28 della legge 350/2003 regola “le disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il finanziamento di amministrazioni ed enti pubblici” e riporta il DL 18 agosto 2000 n.267 articolo 187 ovvero ”avanzo di amministrazione nel quale è specificato che l’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

Al comma 2 lo stesso articolo specifica che l’eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, può essere utilizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio, un importo pari alla differenza per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’articolo 194, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripartite in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento per il finanziamento di spese di investimento.

Nel terzo comma, invece, il medesimo articolo recita: “nel corso dell’esercizio di bilancio di previsione può essere applicato con delibera di variazione un avanzo di amministrazione presunto o derivante dall’esercizio immediatamente precedente con le finalità riportate dal comma precedente”.

Per tali fondi, l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con eccezione dei fondi contenuti nell’avanzo aventi specifica destinazione e derivati da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato.

Alla luce di questi dati, pertanto c’è da chiedersi quale strada seguire per monetizzare al meglio l’ex cinema Zaccheo, per riuscire così a ridurre con l’intera somma ricavata l’indebitamento dell’ente Comune, per mezzo della rinegoziazione dei mutui contratti negli anni precedenti. L’abilità degli amministratori in questo momento consiste, alla luce di quanto sopra citato, nel trovare una giusta procedura giuridica per l’utilizzo della somma totale della vendita.

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