CONTROLLERANNO LE OPERAZIONI I COMMISSARI DI MERCATO
Obblighi e diritti di compratori e produttori
E’ vietata la contrattazione al di fuori dell’area di
mercato e prima di aver esaminato e
verificato la merce.
I compratori o i
loro sostituti devono procedere alla contrattazione secondo l’ordine di arrivo
dei produttori nell’area di mercato. La contrattazione deve avvenire
esclusivamente nello spazio a ciò delimitato al quale hanno accesso solo i
compratori o loro sostituti e i produttori; questi ultimi, uno per volta, possono
sostare nella predetta area per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle operazioni di compravendita. Il prezzo, una volta
pattuito, non può essere modificato, se non in magazzino per il prodotto palesemente
non conforme a quello offerto nella precedente fase di contrattazione. I
compratori o loro sostituti devono indicare, sulla ricevuta d’impegno
all’acquisto, il nome del produttore ed il numero delle cassette di prodotto
contrattato.
La copia del biglietto d’asta, consegnata al produttore al
momento della contrattazione, deve essere obbligatoriamente allegata alla
ricevuta (madre) d’acquisto da conservare presso il magazzino.
In caso di controversie relative allo svolgimento
dell’attività, i compratori o i loro sostituti e i produttori devono rimettersi
al giudizio dei Commissari di mercato.
I commercianti, o i loro sostituti responsabili di magazzino
non possono rifiutare la merce già contrattata e accompagnata dal biglietto
d’acquisto, e sono abilitati ad interloquire con il produttore solo se in
possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale
(tesserino).
Allo svuotamento delle ciliegie, il compratore, se lo
ritiene, può contestare la merce, chiedendo l’intervento dei Commissari, i
quali prelevano altri identici campioni dai colli già svuotati e da quelli non
svuotati durante lo svuotamento, formando il campione rappresentativo.
Quest’ultimo, se risulta non conforme al primo nella sua medietà complessiva, determina
l’immediata restituzione della merce al produttore, apponendo sul biglietto di acquisto
consegnato al compratore la dicitura “ non conforme”.
I produttori sono
tenuti a rispettare i tempi di carenza per i trattamenti fitosanitari,
autocertificandolo su richiesta dell’acquirente; il prodotto
deve essere conferito preferibilmente in cassette aerate, e di portata circa di
25 Kg, garantendone l’omogeneità e l’integrità, precisandone la qualità ed il
nome commerciale. A conclusione delle operazioni d’asta o in mancanza della
stessa, i produttori devono liberare l’area di contrattazione. La partita
contrattata deve, obbligatoriamente, essere consegnato entro 30 minuti, alla ditta
aggiudicataria; in caso di controversia all’atto del conferimento, può essere
richiesto l’intervento dei Commissari di mercato. Ai produttori incombe l’onere
di accertare se il prezzo del prodotto riportato sul biglietto d’acquisto è
pari a quello contrattato: una volta accettato il biglietto, i produttori sono obbligati
a conferire la merce contrattata al commerciante che ha rilasciato la bolla
d’acquisto ed a dichiarare il nome del produttore. In caso di controversie
relative allo svolgimento dell’attività, i compratori o i loro sostituti e
produttori devono rimettersi al giudizio dei Commissari di mercato.
Il Sindaco, con anticipo rispetto alla campagna, nomina un
numero di Commissari idoneo ad
agevolare nel modo migliore le operazioni di compravendita riportate nel
presente regolamento, scegliendoli tra gli Albi/Ordini dei Periti Agrari,
Agronomi ed Agrotecnici. Il Sindaco non potrà incaricare la stessa persona
prima di un intervallo di 2 anni ad eccezione di coloro che, sentito il parere
della commissione paritetica, si riterrà di confermare per la loro
professionalità ed esperienza. I Commissari operano nelle ore di svolgimento
delle operazioni di compravendita, così
come precedentemente detto. I compiti dei commissari sono:
vigilare sulle operazioni di compravendita presso l’area di contrattazione;
apprestarsi ai magazzini su richiesta delle parti allorquando insorgono
controversie; relazionare, a giorni alterni, su: operazioni di compravendita
andamento del mercato, controversie insorte e sui prezzi di vendita (min e max)
giornalieri per singole qualità; possono rilasciare i tesserini ai produttori
che ne sono sprovvisti , avendo cura fare
sottoscrivere su apposita scheda la dichiarazione di
accettazione del presente regolamento, consegnato in copia. Il Sindaco può
revocare la nomina dei Commissari per gravi inadempienze. (Fonte REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL MERCATO DELLE CILIEGIE)