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ORDINANZA SINDACALE PER PREVENIRE GLI INCENDI ESTIVI

incendio

Con l’Ordinanza sindacale n° 158 del 03/06/2010 sono state emesse le norme per prevenire il rischio di incendi nelle nostre campagne.

Pertanto è severamente vietato n tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti (ex art. 2 L. 353/00), dal 15 giugno al 15 settembre:

  • accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
  • inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
  • abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono dichiarare al Comune la propria sede e quelle periferiche, devono comunicare il riferimento del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 (quindici) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie, devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all’Ufficio Comunale di protezione civile, utilizzando il n. di fax 080 8915014.

E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15/06/2010, di eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l’estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno 5 (cinque) metri.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro.
Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

E’ fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio comunale fino al 31 agsoto. Dal 1° settembre l’accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tali da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito;

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità

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