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Pillole di Sicurezza

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Rubrica a cura dell’architetto Domenico Diomede

Con l’autorevole consulenza dell’architetto Domenico Diomede, inauguriamo una nuova rubrica che vuole informare in maniera semplice e diretta sulle misure di sicurezza che ogni lavoratore deve pretendere e rispettare per tutelare la propria e l’altrui salute, soprattutto in una fase delicata come quella odierna.

Iniziamo dalle presentazioni. L’architetto Diomede ha conseguito, agli albori della nascita della disciplina in materia, gli attestati di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza. Esercita il ruolo di RSPP per famose catene alberghiere in Italia e, nel 2019, anche per il Comune di Triggiano. Da tantissimi anni e docente formatore, abilitato in tutti e nove i macrosettori in cui sono suddivise le attività produttive.

Venendo ai temi di questa prima “puntata”, parleremo di visita medica e controllo della temperatura, due temi su cui si sono accessi i riflettori all’indomani dell’inizio della pandemia. Il palinsesto del prossimo appuntamento lo sceglierete voi lettori, ponendo le vostre domande o suggerendoci aspetti su cui riteniate utile dirimere eventuali dubbi. Come sempre, potete inviare una mail all’indirizzo redazione@turiweb.it o contattarci tramite la nostra pagina Facebook TuriWeb.it.

La visita medica

Innanzitutto, è bene precisare che l’azienda, prima dell’assunzione di un lavoratore, è tenuta a sottoporlo a visita medica qualora le attività prevedano un rischio fra quelli elencati dalla normativa (si veda in proposito l’art. 41 del Dec. Leg. 81/2008).

Le aziende agricole, invece, vivono un doppio regime. Se si avvalgono di lavoratori esterni alla famiglia, la disciplina prevede due casi: qualora il bracciante effettui meno di 50 giornate lavorative nell’arco dell’anno, la visita medica deve essere eseguita ogni due anni. Viceversa, se si superano le 50 giornate, la visita va rinnovata annualmente.

Come noto, lo Stato consente di poter far lavorare i familiari fino al 3° grado di parentela. Per questa manodopera non è prevista né l’assunzione né la visita medica. Tuttavia, i familiari sono considerati dipendenti a tutti gli effetti e dunque l’azienda deve essere in possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che oggi va aggiornato inserendo le procedure per la pandemia Covid-19.

Controllo della temperatura

L’allegato 6 del DPCM del 26 aprile riporta il protocollo condiviso tra Governo e parti sociali per attuare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Un caposaldo di questo documento è la rilevazione della febbre: è fortemente consigliato che ogni dipendente, prima di accedere ai luoghi di lavoro, sia sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Nel rispetto della privacy, viene registrato il dato acquisito solo qualora l’operaio superi la soglia dei 37,5 gradi. In questo caso, il lavoratore, momentaneamente isolato e fornito di mascherina, ha l’obbligo di contattare tempestivamente il proprio medico curante e seguirne le indicazioni. In parallelo, l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione dei “contatti stretti” e l’applicazione della misura della “quarantena fiduciaria”.

È raccomandabile ripetere il controllo della temperatura anche a fine turno, cosicché l’operaio possa rientrare a casa con la certezza di non aver contratto il virus.

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