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Contributi per ‘morosità incolpevole’

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Approvato l’avviso pubblico per accedere al sostegno regionale

È stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione del contributo destinato agli inquilini morsosi incolpevoli.

Per morosità incolpevole si intende l’impossibilità di pagare l’affitto a causa della perdita (o della consistente riduzione) della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta a specifiche cause (indicate al punto 6 dei requisiti di partecipazione al bando).

Il fondo che la Regione Puglia ha attribuito al Comune di Turi per il 2018 ammonta a 1.428, 37 euro.

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, reperibili sul sito web all’indirizzo www.comune.turi.ba.it o distribuiti presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Sedile, nelle ore di ufficio. Le stesse – debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione – dovranno pervenire a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Turi e/o trasmesse via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it.

Dopo aver raccolto le istanze, il Comune procederà a verificare il possesso dei requisiti previsti e a stilare un’apposita graduatoria. Priorità sarà riconosciuta ai nuclei familiari al cui interno vi sia un componente ultrasettantenne, un minore, un membro con invalidità accertata per almeno il 74% o che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

 

I requisiti

Ad avere titolo a partecipare all’avviso pubblico sono i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;

2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;

4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;

5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

6) situazione di morosità incolpevole dovuta ad una della seguenti cause:
– perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
– cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
– cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
– condizione di disagio economico riveniente da separazione o divorzio.

 

Destinazione del contributo

Il contributo verrà vincolato al pagamento delle mensilità arretrate qualora il periodo residuo del contratto di locazione non sia inferiore a due anni e il proprietario accetti di rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

In alternativa la somma sarà riservata ad assicurare il versamento del deposito cauzionale o delle mensilità relative alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

Infine, qualora il proprietario accetti di differire l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, il contributo andrà a coprire i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento.

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