{"id":18372,"date":"2021-05-13T06:32:24","date_gmt":"2021-05-13T06:32:24","guid":{"rendered":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/2021\/05\/13\/aree-edificabili-il-comune-vince-i-ricorsi-per-il-2013\/"},"modified":"2021-05-13T06:32:24","modified_gmt":"2021-05-13T06:32:24","slug":"aree-edificabili-il-comune-vince-i-ricorsi-per-il-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/2021\/05\/13\/aree-edificabili-il-comune-vince-i-ricorsi-per-il-2013\/","title":{"rendered":"Aree edificabili, il Comune vince i ricorsi per il 2013"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/live.staticflickr.com\/65535\/51164502738_7059a10557_n.jpg\" alt=\"commissione tributaria\" width=\"320\" height=\"180\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Commissione Tributaria respinge le motivazioni dei cittadini e compensa le spese di giudizio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Colpo di scena nella vicenda delle aree edificabili. I ricorsi presentati dai cittadini dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale &#8211; per annullare gli accertamenti IMU relativi all\u2019anno 2013 &#8211; sono stati rigettati, compensando le spese di giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ripercorriamo i passaggi rilevati di una della sentenza, emessa dalla Sezione 1, che accoglie le deduzioni del Comune di Turi, difeso dall\u2019avvocato Felice Formica. La principale obiezione avanzata dai cittadini riguarda il primo anno di contribuzione IMU che non pu\u00f2 coincidere con il 2013 poich\u00e9 i suoli agricoli hanno acquisito la \u201cqualit\u00e0 edificatoria\u201d con l\u2019approvazione del Piano Urbanistico Generale e con le successive variazioni catastali d\u2019ufficio operate dall\u2019Ente. A maggior ragione se si considera che tra adozione (luglio 2011) e approvazione (luglio 2013), l\u2019assetto del PUG \u00e8 stato \u00abmodificato sotto molteplici profili\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Collegio giudicante, al contrario, ha statuito che l\u2019IMU \u00e8 dovuta \u00aba decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di adozione del PUG\u00bb. \u00abDa quella data i terreni non sono pi\u00f9 agricoli bens\u00ec aree edificabili, il cui valore da attribuire \u00e8 quello venale in comune commercio e non quello che si ottiene prendendo in considerazione la rendita catastale [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, i giudici annotano che nella fase delle osservazioni, quella \u201cinterlocutoria\u201d che precede l\u2019approvazione del PUG, \u00absi possono verificare delle modificazione ma difficilmente si arriva allo stravolgimento\u00bb dello strumento urbanistico. Tra l\u2019altro, si sottolinea che i ricorrenti hanno di fatto accettato i nuovi perimetri disegnati dal Piano Urbanistico, giacch\u00e9 non hanno presentato osservazioni al PUG n\u00e9 tantomeno hanno fatto richiesta di retrocessione delle aree edificabili a terreni agricoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I VALORI VENALI SONO LEGITTIMI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Respinta anche l\u2019ipotesi della nullit\u00e0 degli accertamenti \u201cper mancanza del contradditorio endoprocedimentale\u201d, ossia l\u2019impossibilit\u00e0 per i cittadini di spiegare all\u2019Ente le proprie osservazioni sulle ragioni poste a fondamento degli accertamenti. In proposito, il Collegio ha chiarito che \u00abnon esiste l\u2019obbligo da parte del Comune di procedere in tal senso\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pi\u00f9, entrando nel merito della contestazione del valore venale dei suoli determinato dal Comune, i giudici dichiarano \u00ablegittima la procedura adottata dall\u2019Amministrazione comunale\u00bb. Difatti, l\u2019Ente, \u00abaccortosi del cambiamento che subiva il mercato dei suoli edificatori, a causa della crisi sopraggiunta, ha rivisto, nel senso favorevole ai cittadini, i valori venali dei suoli determinati in un primo momento, secondo procedimento legittimo, tanto \u00e8 vero che le delibere comunali risultano correttamente approvate dagli organi di controllo\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I TEMPI DELLE NOTIFICHE SONO VALIDI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulteriore elemento di controversia attiene la tempistica dell\u2019invio degli accertamenti IMU 2013. Il Collegio ne ha sancito la validit\u00e0, poich\u00e9 sono stati notificati dal Comune nel 2019, ovvero \u00abentro il sesto anno da quello d\u2019imposizione, trattandosi di omessa dichiarazione. Vale, nel caso di specie, la data di spedizione dell\u2019atto opposto e non quella della notifica al destinatario\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bocciata anche la doglianza dei ricorrenti in merito al fatto di non essere stati debitamente informati dell\u2019adozione del PUG e, dunque, di non aver potuto adeguare la propria dichiarazione IMU. I giudici tributaristi stigmatizzano che \u00abl\u2019adozione del PUG comporta una variazione urbanistica del territorio ed una variazione fiscale\u00bb; queste variazioni avvengono in tempi successivi: \u00abquella urbanistica avviene prima e viene diffusamente pubblicizzata per rendere edotta e partecipe l\u2019intera popolazione\u00bb, quella fiscale inizia \u00abcon la comunicazione da parte del Comune dell\u2019adozione del PUG, a cui dovrebbe far seguito la nuova dichiarazione da parte del cittadino interessato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLa mancata notifica da parte del Comune di Turi dell\u2019adozione del PUG \u2013 precisa il Collegio \u2013 non determina la nullit\u00e0 degli accertamenti emessi e, regolarmente notificati, atteso che la comunicazione avrebbe rilevanza ai soli fini fiscali e non urbanistici. Questi sono stati pubblicizzati e conosciuti dai cittadini, anche in considerazione che il PUG determina nuove aspettative per i possessori di aree edificabili\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>FD<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/live.staticflickr.com\/65535\/51164502738_7059a10557_n.jpg\" alt=\"commissione tributaria\" width=\"320\" height=\"180\" \/><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-18372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}