{"id":17956,"date":"2020-11-09T06:30:30","date_gmt":"2020-11-09T06:30:30","guid":{"rendered":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/2020\/11\/09\/imu-2012-lamministrazione-ricorre-in-appello\/"},"modified":"2020-11-09T06:30:30","modified_gmt":"2020-11-09T06:30:30","slug":"imu-2012-lamministrazione-ricorre-in-appello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/2020\/11\/09\/imu-2012-lamministrazione-ricorre-in-appello\/","title":{"rendered":"IMU 2012, l\u2019Amministrazione ricorre in appello"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/live.staticflickr.com\/65535\/50574310932_f357f5488f_n.jpg\" alt=\"tribunale-1\" width=\"320\" height=\"217\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La decisione \u00e8 stata assunta sulla base del parere del legale di fiducia dell\u2019Ente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 2020 in poi, la questione della tassazione delle aree edificabili non costituir\u00e0 pi\u00f9 un problema grazie all\u2019impegno dell\u2019Amministrazione Resta, che ha approvato i nuovi valori venali ritenuti pi\u00f9 che congrui da tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, per gli anni precedenti, precisamente dal 2012 al 2109, la disputa \u00e8 tutta ancora aperta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, con delibera di Giunta del 29 ottobre, l\u2019Amministrazione ha deciso di appellare le sentenze emesse dalla Corte Tributaria Provinciale in merito ai ricorsi presentati da diversi cittadini per l&#8217;annullamento degli avvisi di accertamento IMU relativi all&#8217;anno 2012. Spetter\u00e0, dunque, ai giudici della Corte Tributaria Regionale dirimere il contenzioso, decidendo se riformare o confermare la sentenza dei colleghi della Corte Provinciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019incarico di sostenere le ragioni dell\u2019Ente presso la Corte Tributaria Regionale \u00e8 stato confermato all\u2019avvocato Felice Formica, che ha gi\u00e0 assistito il Comune di Turi nel primo grado della vicenda, impegnando una somma pari a 9.500 euro (di cui 7.300,00 per la difesa legale e 2.200 euro per le spese del contributo unificato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un passo indietro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A giugno 2020, la Sezione XI della Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglie i 65 ricorsi presentati dai cittadini che si sono opposti agli avvisi di accertamento IMU relativi all\u2019anno 2012. Il Collegio giudicante, ritiene fondate le eccezioni sollevate in via preliminare dai cittadini e annulla le cartelle esattoriali, condannando il Comune alle spese legali, quantificate in 220 euro in favore di ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunti il contributo unificato, il rimborso forfettario spese generali del 15 per cento, IVA e CAP come per legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parallelamente, due analoghi ricorsi vengono rigettati dai giudici tributari della Sezione VII, che decidono di entrare nel merito delle ragioni del contendere e danno ragione all\u2019Ente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le motivazioni dell\u2019appello<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione di ricorrere in appello \u00e8 stata assunta dall\u2019Amministrazione dopo aver acquisito il parere del legale difensione dell\u2019Ente, l\u2019avvocato Felice Formica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le motivazioni addotte sono principalmente due. La prima \u00e8 che la Commissione Tributaria Provinciale \u201cnon ha colto l\u2019eccezione circa l\u2019inesistenza della notifica del ricorso\u201d. In pratica, i ricorrenti avrebbe notificato il ricorso per via telematica e non attraverso il servizio postale; procedura che non sarebbe applicabile per il processo tributario, facendo derivare \u201cl\u2019inesistenza della notifica e non la semplice nullit\u00e0 sanabile\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In secondo luogo, l\u2019avvocato Felice contesta la lettura del Collegio giudicante secondo cui \u201cessendoci state le variazioni catastali con le relative attribuzioni di rendita solo nel 2013, a seguito della definitiva approvazione del nuovo PUG, il Comune non era legittimato a pretendere il pagamento dell\u2019IMU relativa all\u2019anno 2012 sulla scorta dei nuovi valori\u201d. Una tesi che viene ritenuta infondata: \u201cAi fini dell\u2019applicazione dei nuovi valori \u2013 si legge nel parere legale riportato in Delibera \u2013 non \u00e8 necessaria la variazione catastale e\/o la conseguente attribuzione della rendita, ma la semplice adozione del nuovo strumento urbanistico generale\u201d. In altre parole, nel momento in cui \u00e8 stato approvato il PUG, i titolari delle aree divenute edificabili avrebbero avuto l\u2019obbligo di pagare le imposte sul valore venale del suolo e non seguendo i parametri previsti per i terreni agricoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>FD<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong> \u201cSi torna indietro\u2026 come nel gioco dell\u2019oca\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abTutti pensavamo che con l\u2019ultimo Consiglio Comunale si fosse chiarita definitivamente la questione dei valori delle aree edificabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtroppo notiamo che non \u00e8 stato cos\u00ec in quanto per gli anni precedenti al 2020 il Comune \u00e8 ritornato indietro al punto di partenza come nel gioco dell\u2019oca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non dobbiamo scoraggiarci e dobbiamo andare avanti con fiducia in quanto riteniamo essere nel giusto e pertanto ci difenderemo dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dove il Comune con delibera di Giunta n. 116 del 29 ottobre 2020 ha appellato le sentenze che ci davano ragione anche per l\u2019anno 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come abbiamo sempre fatto, spiegheremo con pazienza e con chiarezza le nostre ragioni a tutela dei nostri legittimi interessi e siamo confidenti che verranno ascoltate come \u00e8 avvenuto per il 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sinceramente non comprendiamo tale presa di posizione e scelta da parte dell\u2019Amministrazione Comunale alla luce di quanto deliberato dal Consiglio Comunale per il 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In detto Consiglio le nostre tesi e le nostre ragioni erano state comprese e pienamente accolte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembrava essere arrivata la quiete dopo la tempesta degli anni scorsi, invece siamo ritornati nella tempesta ed alle incomprensioni. Con coraggio e determinazione andremo avanti e crediamo che, come per il 2020, riusciremo anche per gli anni precedenti a far valere le nostre giuste ragioni che coincidono con la puntuale applicazione delle norme vigenti in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Per il Comitato Aree Edificabili<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Giovanni Mazzone, Gianfranco Totire, Antonio Tateo<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/live.staticflickr.com\/65535\/50574310932_f357f5488f_n.jpg\" alt=\"tribunale-1\" width=\"320\" height=\"217\" \/><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-17956","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attualita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17956"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17956\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}