{"id":16197,"date":"2019-01-15T06:54:53","date_gmt":"2019-01-15T06:54:53","guid":{"rendered":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/2019\/01\/15\/qderivatiq-il-contratto-e-nullo\/"},"modified":"2019-01-15T06:54:53","modified_gmt":"2019-01-15T06:54:53","slug":"qderivatiq-il-contratto-e-nullo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/2019\/01\/15\/qderivatiq-il-contratto-e-nullo\/","title":{"rendered":"&#8220;DERIVATI&#8221;, IL CONTRATTO \u00c8 NULLO"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/farm5.staticflickr.com\/4876\/46653910732_265bb420e7_n.jpg\" alt=\"Il-mercato-dei-derivati\" width=\"320\" height=\"180\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Il Tribunale di Bari condanna Banca Intesa Sanpaolo a risarcire il Comune di Turi <br \/>per oltre 800mila euro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abCon sentenza del Tribunale di Bari del 31 dicembre 2018, l&#8217;Istituto bancario Intesa SanPaolo \u00e8 stato condannato a versare al Comune di Turi la somma di 802.352,81 euro, nonch\u00e9 gli interessi legali sulla somma 442.092,00 euro a far data dal 12 settembre 2014\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A comunicarlo una nota del Commissario Straordinario, dott. Andrea Cantadori, in cui si apprende che la Banca dovr\u00e0 sostenere anche le spese di lite in favore del Comune di Turi per 1.726,00 euro e 23.525 euro per compensi, oltre al pagamento delle spese generali, cap e iva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abGrazie a questa sentenza &#8211; prosegue il comunicato del Commissario &#8211; fortemente auspicata e per la quale sono state messe in campo le migliori energie possibili, il Comune potr\u00e0 avvalersi di importanti risorse economiche da utilizzare per fini di pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;acquisto dei &#8216;derivati&#8217;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avvalendoci della sentenza, proviamo a ricostruire la vicenda nei passaggi essenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza n. 5453\/2018, il Tribunale Civile di Bari ha dichiarato la nullit\u00e0 di una operazione in derivati finanziari interest rate swap di tipo collar che vedeva vincolato il Comune di Turi con l&#8217;istituto bancario Intesa-Sanpaolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;operazione prese avvio nel luglio del 2005, allorquando l&#8217;amministrazione comunale decise di procedere ad una generale ristrutturazione della sua esposizione debitoria, liberandosi del rapporto con Cassa Depositi e Prestiti e rivolgendosi da quel momento al mercato finanziario mediante l&#8217;emissione di buoni obbligazionari per un valore di circa 7 milioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, con determinazione n. 479 del 22 luglio 2005 il caposettore finanziario del Comune di Turi, in attuazione di delibera consiliare, provvede a perfezionare l&#8217;acquisto di strumenti derivati con la Banca OPI (che poi sarebbe stata assorbita da Intesa-Sanpaolo spa), la quale aveva formulato un&#8217;ipotesi di &#8220;Interest rate swap&#8221; idonea alle esigenze di copertura, alle condizioni riportate nella proposta allegata alla delibera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella stessa determinazione veniva approvato anche lo schema di accordo quadro per le operazioni finanziarie. Tuttavia quell&#8217;accordo non si perfeziona mai in un contratto regolarmente sottoscritto da ambo le parti. In aggiunta, in quell\u2019accordo quadro, si rileva anche l&#8217;inefficacia della autocertificazione di &#8220;operatore qualificato&#8221; rilasciata dall&#8217;allora dirigente comunale responsabile del settore finanziario del Comune, nonch\u00e9 la natura indebita dei costi impliciti applicati dalla banca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto la guida dell&#8217;allora Banca OPI, il Comune di Turi fu dunque convinto della presunta necessit\u00e0 di affiancare al prestito obbligazionario a tasso variabile un ulteriore strumento finanziario ricadente nella categoria dei derivati sui tassi d&#8217;interesse (in inglese: interest rate swap) la cui funzione avrebbe dovuto essere quella di coprirsi dal rischio di un eccessivo rialzo dei tassi nel lungo periodo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel concreto, il ricorso ad un simile strumento di finanza derivata si \u00e8 rivelato ben presto dannoso per le casse del Comune. Infatti, la lunga fase di ribasso dei tassi d&#8217;interesse sui mercati ha reso controproducente la vigenza del contratto derivato, il cui meccanismo era tale da generare ogni semestre, a carico del Comune, alla scadenza di ogni rata, degli ulteriori oneri che andavano ad aggiungersi ai normali interessi corrispettivi gi\u00e0 dovuti per la restituzione del prestito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica, un&#8217;operazione tanto complessa quanto rischiosa che si trasfroma in un boomerang: anzich\u00e9 risparmiare, fino al 27 marzo 2013 il Comune va in pesante perdita, stimata dal Consulente Tecnico in oltre 300mila euro, cui si aggiungono altri 117mila euro di interessi per le commissioni implicite. Inoltre, estinguere anticipatamente il rapporto con la Banca avrebbe comportato un ulteriore esborso di poco meno di 440mila euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un vero e proprio meccanismo \u201cinfernale\u201d per esperti di alta ingegneria finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/farm5.staticflickr.com\/4861\/46653911092_b442ca2c96_n.jpg\" alt=\"Antonio Tateo\" style=\"margin: 6px; float: right;\" width=\"320\" height=\"319\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La giunta Gigantelli prima e Resta dopo vogliono vederci chiaro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2005 quando il Consiglio Comunale di Turi deliber\u00f2 la decisione, l&#8217;allora opposizione tra cui Forza Italia con Minoia e Alleanza Nazionale con Gigantelli si oppose strenuamente all&#8217;operazione tasso variabile &#8211; i cui dettagli sono presenti negli atti consiliari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2007 durante l&#8217;Amministrazione Gigantelli e a seguito delle continue perdite, sia il Sindaco che l\u2019allora assessore Tateo iniziarono a voler vederci chiaro sulla questione; ma il vero impulso e successivo avvio dapprima del tentativo bonario e poi del contenzioso con la Banca avvenne nel 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giunta al governo cittadino l&#8217;amministrazione guidata da Onofrio Resta, sulla spinta della perseveranza di Antonio Tateo, decide di vederci ancora pi\u00f9 chiaro. Esplicativo \u00e8 l\u2019intervento di Tateo durante il Consiglio Comunale del 29 novembre 2012:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab[&#8230;] Sento il dovere d\u2019informare questo Consiglio che quest\u2019Amministrazione si \u00e8 posta l\u2019obiettivo di procedere a una rivisitazione dettagliata di tutti i residui attivi e passivi oltre a continuare ad avere un atteggiamento di ponderatezza rispetto all\u2019indebitamento poich\u00e9 questo ente sar\u00e0 ancora controparte in strumenti finanziari derivati fino al 2025 e, per i quali si valuteranno tutte le possibilit\u00e0 al fine di poter verificare l\u2019eventuale rinegoziazione delle scadenze e soprattutto delle condizioni contrattuali con il supporto di esperti del settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, tali strumenti finanziari presentano numerosi rischi dovuti all\u2019altalenante tasso Euribor 6M, parametro di riferimento per il calcolo della cedola degli interessi semestrali. Alla data dell\u2019emissione (giugno 2005) il tasso era pari al 2,1%, mentre nei mesi successivi \u00e8 progressivamente cresciuto fino ad arrivare a circa il 4,7%. Altro fattore che ha comportato una perdita secca (o minor vantaggio) per l\u2019Ente di circa \u20ac 20.000,00 annui rispetto alla simulazione effettuata al momento dell\u2019emissione, \u00e8 stata l\u2019abolizione della retrocessione forfettaria del 50% della ritenuta fiscale ai Comuni. La normativa in vigore al momento dell\u2019emissione prevedeva, invece, che agli enti locali emittenti prestiti obbligazionari spettasse il 50 per cento dell\u2019imposta sostitutiva, fissata al 12,50 per cento, applicata sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ho voluto fare solo due esempi, senza entrare nel dettaglio del contratto, per informare i colleghi consiglieri che questi strumenti sono molto \u201cdelicati\u201d e vanno maneggiati con \u201ccura\u201d e che non sempre le simulazioni dei potenziali risparmi conseguibili forniti dall\u2019advisor si avvereranno\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La storica sentenza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Giunta Resta dapprima affida una perizia al dott. Michele Abbaticchio &#8211; esperto del settore &#8211; e successivamente incarica lo studio legale Angiuli. Dopo un tentativo di conciliazione, la vicenda approda in Tribunale, con il Comune che impugna la validit\u00e0 del contratto-quadro per carenze formali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella fattispecie, il giudice monocratico della IV sezione civile, dott.ssa Rosanna Angarano, ha riscontrato delle gravi carenze formali nella modulistica contrattuale che la banca aveva sottoposto a suo tempo al Comune e per tale ragione ha invalidato alla radice la sola operazione di finanza derivata che avrebbe vincolato il Comune fino al 2025, lasciando invece salvi gli effetti del prestito obbligazionario, che continuer\u00e0 ad essere in vigore fino alla sua naturale scadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLa Banca &#8211; spiega lo studio Angiulli in una sinossi della sentenza &#8211; ha provato a difendersi sostenendo la tesi per cui la regolare conclusione del contratto-quadro avrebbe potuto comunque desumersi dalla presenza di una determina a firma del dirigente dell\u2019ente locale, tramite cui la Pubblica Amministrazione si era a suo tempo impegnata a sottoscrivere operazioni di finanza derivata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto, il Tribunale di Bari ha osservato che, per tutti i contratti stipulati da enti pubblici, affinch\u00e9 sia ritenuto valido il vincolo assunto dalla parte pubblica, risulta in ogni caso indispensabile che la volont\u00e0 negoziale della Pubblica Amministrazione si esprima all\u2019interno di una cornice contrattuale organica e che inoltre il contratto rechi la contestuale firma di ambo le parti contraenti, assumendo gli atti di determina dirigenziale o le delibere degli organi collegiali dell\u2019ente locale una valenza meramente interna al processo di formazione della Pubblica Amministrazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accogliendo le annotazioni dell&#8217;avvocato Giuseppe Angiuli, il Tribunale Civile di Bari ha dichiarato la nullit\u00e0 del contratto e, di conseguenza, l\u2019istituto Intesa-Sanpaolo \u00e8 stato condannato a restituire alla collettivit\u00e0 turese tutte le perdite addebitate in costanza del contratto derivato, per una complessiva somma di poco superiore agli ottocentomila euro, maggiorata degli interessi e delle spese legali di causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il commento dell&#8217;avvocato Angiuli<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLa decisione del Tribunale di Bari non \u00e8 la prima di questo genere nel campo dei rapporti fra enti locali e finanza derivata &#8211; ha commentato a caldo l&#8217;avv. Angiuli &#8211; e non sar\u00e0 nemmeno l&#8217;ultima. In questi ultimi anni, il ricorso massiccio delle pubbliche amministrazioni ai contratti derivati \u00e8 spesso stato accompagnato, come nella fattispecie che riguarda il Comune di Turi, da una non attenta valutazione di tutti i notevoli rischi economici connessi a questo tipo di operazioni\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre a detta dell&#8217;avvocato Angiuli, nella vicenda dei derivati stipulati dal Comune di Turi, \u00absi sono riscontrate delle gravi leggerezze nella predisposizione a monte della documentazione contrattuale da parte della banca, al punto da fare avvicinare questa vicenda ad un&#8217;altra del tutto analoga che nel recente passato aveva condotto alla nullit\u00e0 delle operazioni in derivati coinvolgenti il Comune di Rimini\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un risarcimento di oltre 800mila euro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nullo il contratto, nulla anche la connessa acquisizione del prodotto derivato e i relativi addebiti che il Comune di Turi ha pagato nel tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abPertanto, a conclusione della causa, il Comune di Turi, assistito dallo studio legale Angiuli, ha ottenuto la condanna dell\u2019istituto Intesa-Sanpaolo a restituire alla collettivit\u00e0 tutte le perdite addebitate in costanza del rapporto contrattuale, per una complessiva somma di poco superiore agli ottocentomila euro, maggiorata degli interessi legali\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Una curiosit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Banca OPI \u00e8 lo stesso Istituto che si occup\u00f2 nel 2003 dei BOC-DERIVATI per il Comune di Taranto poi andato in dissesto. Anche in quella circostanza la Cassazione ha confermato la nullit\u00e0 del contratto nel 2017. Altra storia dove oltre al contenzioso civile c\u2019\u00e8 quello penale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/farm5.staticflickr.com\/4876\/46653910732_265bb420e7_n.jpg\" alt=\"Il-mercato-dei-derivati\" width=\"320\" height=\"180\" \/><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-16197","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attualita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16197\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivioturi.lavocedelpaese.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}